(Codice Penale-art. 364)
                              Art. 364. 
 
         (Omessa denuncia di reato da parte del cittadino). 
 
  Il cittadino, che, avendo avuto notizia di  un  delitto  contro  la
personalita' dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di
morte o l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia  all'Autorita'
indicata nell'articolo 361, e' punito con la  reclusione  fino  a  un
anno o con la multa da lire mille a diecimila.