Art. 364.
(Omessa denuncia di reato da parte del cittadino).
Il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la
personalita' dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di
morte o l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorita'
indicata nell'articolo 361, e' punito con la reclusione fino a un
anno o con la multa da lire mille a diecimila.