(Codice Penale-art. 365)
                              Art. 365. 
 
                       (Omissione di referto) 
 
  Chiunque,  avendo  nell'esercizio  di  una  professione   sanitaria
prestato  la  propria  assistenza  od  opera  in  casi  che   possono
presentare i caratteri di un delitto pel  quale  si  debba  procedere
d'ufficio, omette  o  ritarda  di  riferirne  all'Autorita'  indicata
nell'articolo 361, e' punito con la multa fino a lire cinquemila. 
 
  Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe  la
persona assistita a procedimento penale.