(Codice di procedura penale-art. 296)
 
                              Art. 296 
 
          (Attivita' e delegazioni del giudice istruttore) 
 
  L'istruzione  formale  e'  compiuta  dal  giudice   istruttore,   a
richiesta del pubblico ministero. 
 
  Per gli atti da eseguire fuori del Comune in cui risiede il giudice
istruttore puo' delegare il pretore del luogo, il quale  ha  facolta'
di  procedere  di  propria  iniziativa  anche  agli  atti  che  dallo
svolgimento di quelli specificamente delegati  appaiono  necessari  o
utili per  l'accertamento  della  verita',  escluse  le  perizie  non
assolutamente urgenti. 
 
  Per gli atti da eseguire nella circoscrizione di un altro tribunale
e' richiesto il giudice istruttore o il pretore del luogo,  al  quale
spetta pure  la  facolta'  stabilita  nel  capoverso  precedente.  Il
giudice istruttore che compie l'istruzione formale puo'  per  ragione
d'urgenza  o  per  un  altro  grave  motivo  procedere  a  tali  atti
personalmente, nel quale caso deve  darne  avviso  senza  ritardo  al
giudice istruttore del luogo.