Art. 296 (Attivita' e delegazioni del giudice istruttore) L'istruzione formale e' compiuta dal giudice istruttore, a richiesta del pubblico ministero. Per gli atti da eseguire fuori del Comune in cui risiede il giudice istruttore puo' delegare il pretore del luogo, il quale ha facolta' di procedere di propria iniziativa anche agli atti che dallo svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari o utili per l'accertamento della verita', escluse le perizie non assolutamente urgenti. Per gli atti da eseguire nella circoscrizione di un altro tribunale e' richiesto il giudice istruttore o il pretore del luogo, al quale spetta pure la facolta' stabilita nel capoverso precedente. Il giudice istruttore che compie l'istruzione formale puo' per ragione d'urgenza o per un altro grave motivo procedere a tali atti personalmente, nel quale caso deve darne avviso senza ritardo al giudice istruttore del luogo.