Art. 297 (Attribuzioni del consigliere delegato della sezione istruttoria) La sezione istruttoria presso la corte d'appello quando e' investita dell'istruzione conferisce le funzioni del giudice istruttore a uno dei suoi componenti, il quale per gli atti da compiersi fuori del Comune di sua residenza anche in un altro distretto di corte di appello puo' delegare il giudice istruttore o il pretore del luogo, al quale pure spetta la facolta' menzionata nel primo capoverso dell'articolo precedente. Il consigliere delegato della sezione istruttoria ha tutte le attribuzioni del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti.