(Codice di procedura penale-art. 297)
 
                              Art. 297 
 
  (Attribuzioni del consigliere delegato della sezione istruttoria) 
 
  La  sezione  istruttoria  presso  la  corte  d'appello  quando   e'
investita  dell'istruzione  conferisce  le   funzioni   del   giudice
istruttore a uno dei suoi  componenti,  il  quale  per  gli  atti  da
compiersi fuori del  Comune  di  sua  residenza  anche  in  un  altro
distretto di corte di appello puo' delegare il giudice  istruttore  o
il pretore del luogo, al quale pure spetta la facolta' menzionata nel
primo capoverso dell'articolo precedente. 
 
  Il consigliere delegato  della  sezione  istruttoria  ha  tutte  le
attribuzioni del giudice istruttore,  salvo  che  la  legge  disponga
altrimenti.