Art. 298 (Vigilanza del procuratore generale sull'istruzione) Il procuratore generale presso la corte d'appello vigila perche' le istruzioni si compiano speditamente e siano osservate dai giudici istruttori e dalla sezione istruttoria le forme e i termini stabiliti dalla legge. In ogni caso in cui un'istruzione aperta da oltre un anno non sia stata ancora chiusa, il procuratore generale ne informa il Ministro della giustizia, indicando i motivi del ritardo.