(Codice di procedura penale-art. 298)
 
                              Art. 298 
 
        (Vigilanza del procuratore generale sull'istruzione) 
 
  Il procuratore generale presso la corte d'appello vigila perche' le
istruzioni si compiano speditamente e  siano  osservate  dai  giudici
istruttori e dalla sezione istruttoria le forme e i termini stabiliti
dalla legge. 
 
  In ogni caso in cui un'istruzione aperta da oltre un anno  non  sia
stata ancora chiusa, il procuratore generale ne informa  il  Ministro
della giustizia, indicando i motivi del ritardo.