(Codice di procedura penale-art. 299)
 
                              Art. 299 
 
                   (Doveri del giudice istruttore) 
 
  Il giudice istruttore ha obbligo di compiere  prontamente  tutti  e
soltanto quegli atti che  in  base  agli  elementi  raccolti  e  allo
svolgimento dell'istruzione  appaiono  necessari  per  l'accertamento
della verita'. Egli deve altresi'  accertare  i  danni  prodotti  dal
reato, se cio' e' necessario per il giudizio sul reato  stesso  o  su
una circostanza, ovvero se vi e' costituzione di parte civile. 
 
  Se durante l'istruzione il giudice istruttore viene a conoscenza di
un altro reato per il quale si deve  procedere  d'ufficio,  trasmette
gli atti e le informazioni che vi si riferiscono al  procuratore  del
Re, senza sospendere l'istruzione in corso.