Art. 299 (Doveri del giudice istruttore) Il giudice istruttore ha obbligo di compiere prontamente tutti e soltanto quegli atti che in base agli elementi raccolti e allo svolgimento dell'istruzione appaiono necessari per l'accertamento della verita'. Egli deve altresi' accertare i danni prodotti dal reato, se cio' e' necessario per il giudizio sul reato stesso o su una circostanza, ovvero se vi e' costituzione di parte civile. Se durante l'istruzione il giudice istruttore viene a conoscenza di un altro reato per il quale si deve procedere d'ufficio, trasmette gli atti e le informazioni che vi si riferiscono al procuratore del Re, senza sospendere l'istruzione in corso.