(Codice di procedura penale-art. 300)
 
                              Art. 300 
 
(Facolta' del  giudice  istruttore  di  sentire  il  denunciante,  il
          querelante o l'offeso in contraddittorio col reo) 
 
  Prima di emettere un mandato, il giudice istruttore puo' sentire il
denunciante, il querelante o l'offeso in contraddittorio  di  chi  e'
indicato come reo.