(Codice di procedura penale-art. 301)
 
                              Art. 301 
 
(Applicazione  provvisoria  di  pene  accessorie  o  di   misure   di
                             sicurezza) 
 
  L'applicazione  provvisoria  delle   pene   accessorie   nei   casi
consentiti dalla legge e' disposta dal giudice  anche  d'ufficio  con
decreto  motivato,   in   qualunque   stato   dell'istruzione,   dopo
l'interrogatorio dell'imputato o, se questo non  e'  possibile,  dopo
l'emissione di un mandato. Il decreto e' immediatamente comunicato al
pubblico ministero per l'esecuzione. 
 
  Le stesse disposizioni si osservano per l'applicazione  provvisoria
delle misure di sicurezza, le quali  possono  essere  ordinate  anche
prima  dell'interrogatorio  dell'imputato  o  dell'emissione  di   un
mandato, senza facolta' di reclamo.