Art. 301 (Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza) L'applicazione provvisoria delle pene accessorie nei casi consentiti dalla legge e' disposta dal giudice anche d'ufficio con decreto motivato, in qualunque stato dell'istruzione, dopo l'interrogatorio dell'imputato o, se questo non e' possibile, dopo l'emissione di un mandato. Il decreto e' immediatamente comunicato al pubblico ministero per l'esecuzione. Le stesse disposizioni si osservano per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, le quali possono essere ordinate anche prima dell'interrogatorio dell'imputato o dell'emissione di un mandato, senza facolta' di reclamo.