(Codice di procedura penale-art. 303)
 
                              Art. 303 
 
      (Facolta' del pubblico ministero nell'istruzione formale) 
 
  Il pubblico ministero puo'  fare  richieste,  assistere  agli  atti
d'istruzione e prenderne visione in ogni stato del procedimento. 
 
  Il giudice istruttore, prima di procedere agli  atti  ai  quali  il
pubblico ministero ha chiesto di assistere, lo avverte in  tempo  per
mezzo del cancelliere, senza ritardare le operazioni. 
 
  Quando e' richiesto o delegato  un  altro  giudice  istruttore,  il
procuratore generale o il procuratore del Re puo' farsi rappresentare
da un magistrato del pubblico ministero del luogo. 
 
  Il pubblico ministero, mentre assiste ad un  atto  dell'istruzione,
puo' fare istanze, osservazioni  e  riserve,  delle  quali  e'  fatta
menzione nel processo verbale, con  l'indicazione,  se  occorre,  del
provvedimento dato.