Art. 303 (Facolta' del pubblico ministero nell'istruzione formale) Il pubblico ministero puo' fare richieste, assistere agli atti d'istruzione e prenderne visione in ogni stato del procedimento. Il giudice istruttore, prima di procedere agli atti ai quali il pubblico ministero ha chiesto di assistere, lo avverte in tempo per mezzo del cancelliere, senza ritardare le operazioni. Quando e' richiesto o delegato un altro giudice istruttore, il procuratore generale o il procuratore del Re puo' farsi rappresentare da un magistrato del pubblico ministero del luogo. Il pubblico ministero, mentre assiste ad un atto dell'istruzione, puo' fare istanze, osservazioni e riserve, delle quali e' fatta menzione nel processo verbale, con l'indicazione, se occorre, del provvedimento dato.