Art. 304 (Nomina del difensore) Il giudice, nel primo atto del procedimento in cui e' presente l'imputato, lo invita a scegliersi un difensore, o glielo nomina d'ufficio se l'imputato non lo sceglie; lo invita altresi', qualora non sia detenuto o internato, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni, a norma dell'articolo 171.