(Codice di procedura penale-art. 304)
 
                              Art. 304 
 
                       (Nomina del difensore) 
 
  Il giudice, nel primo atto del  procedimento  in  cui  e'  presente
l'imputato, lo invita a scegliersi  un  difensore,  o  glielo  nomina
d'ufficio se l'imputato non lo sceglie; lo invita  altresi',  qualora
non sia detenuto o internato, a dichiarare o  eleggere  il  domicilio
per le notificazioni, a norma dell'articolo 171.