Art. 305 (Memorie e istanze delle parti private. Copia del mandato al difensore) Le istanze e le memorie presentate a norma dell'articolo 145 non danno diritto all'imputato, alla persona civilmente obbligata per l'ammenda, al responsabile civile, alla parte civile ed ai rispettivi difensori di ottenere un provvedimento del giudice, salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti. Il difensore dell'imputato ha diritto di avere copia del mandato notificato od eseguito.