(Codice di procedura penale-art. 305)
 
                              Art. 305 
 
(Memorie  e  istanze  delle  parti  private.  Copia  del  mandato  al
                             difensore) 
 
  Le istanze e le memorie presentate a norma  dell'articolo  145  non
danno diritto all'imputato, alla  persona  civilmente  obbligata  per
l'ammenda, al responsabile civile, alla parte civile ed ai rispettivi
difensori di ottenere un provvedimento del giudice, salvi i  casi  in
cui la legge dispone altrimenti. 
 
  Il difensore dell'imputato ha diritto di avere  copia  del  mandato
notificato od eseguito.