Art. 306 (Facolta' della persona offesa dal reato) In ogni momento dell'istruzione la persona offesa dal reato, anche se non si e' costituita parte civile, puo' presentare memorie, indicare elementi di prova e proporre indagini per l'accertamento della verita'. L'esercizio di questa facolta' non conferisce alla predetta persona alcun altro diritto nel procedimento.