(Codice di procedura penale-art. 306)
 
                              Art. 306 
 
              (Facolta' della persona offesa dal reato) 
 
  In ogni momento dell'istruzione la persona offesa dal reato,  anche
se non si  e'  costituita  parte  civile,  puo'  presentare  memorie,
indicare elementi di prova e  proporre  indagini  per  l'accertamento
della verita'. 
 
  L'esercizio di questa facolta' non conferisce alla predetta persona
alcun altro diritto nel procedimento.