(Codice di procedura penale-art. 307)
 
                              Art. 307 
 
                        (Obbligo del segreto) 
 
  I magistrati,  anche  se  appartenenti  al  pubblico  ministero,  i
cancellieri, i  segretari,  i  periti,  gli  interpreti  e  le  altre
persone, eccettuate le parti private e i testimoni,  che  compiono  o
concorrono a compiere atti d'istruzione o assistono al compimento  di
essi, sono obbligati al segreto per tutto cio' che concerne gli  atti
medesimi e i loro risultati.