Art. 307 (Obbligo del segreto) I magistrati, anche se appartenenti al pubblico ministero, i cancellieri, i segretari, i periti, gli interpreti e le altre persone, eccettuate le parti private e i testimoni, che compiono o concorrono a compiere atti d'istruzione o assistono al compimento di essi, sono obbligati al segreto per tutto cio' che concerne gli atti medesimi e i loro risultati.