(Testo unico-art. 142)
                              Art. 142. 
 
(Articoli 33 e 37, comma ultimo, Regio decreto-legge 28 agosto  1931,
                              n. 1227). 
 
  Nelle  Universita'  e  negl'Istituti  superiori  si  puo'  ottenere
l'iscrizione solo in qualita' di studenti. 
  Salvo il disposto dell'art. 39, lettera c), e' vietata l'iscrizione
contemporanea a diverse Universita' e a diversi Istituti d'istruzione
superiore, a diverse Facolta' o Scuole  della  stessa  Universita'  o
dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma  della
stessa Facolta' o Scuola.