Art. 142. (Articoli 33 e 37, comma ultimo, Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). Nelle Universita' e negl'Istituti superiori si puo' ottenere l'iscrizione solo in qualita' di studenti. Salvo il disposto dell'art. 39, lettera c), e' vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Universita' e a diversi Istituti d'istruzione superiore, a diverse Facolta' o Scuole della stessa Universita' o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facolta' o Scuola.