Art. 143. (Art. 47, comma 1°. R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 64, comma 3°, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 - Art. 5, comma 1°, R. decreto-legge 27 marzo 1924, n. 527 - Art. 7, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 32, comma 1°, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 5, R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2235 - Art. 6, R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 181 - Art. 14, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 36, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812). Coloro che hanno superato l'esame di maturita' classica possono essere iscritti presso tutte le Facolta' e Scuole. Coloro che hanno superato l'esame di maturita' scientifica ed i giovani armeni che hanno conseguito il diploma del liceo tecnico « Moorat Raphael » di Venezia possono essere iscritti presso ogni Facolta', eccezion fatta per le Facolta' di giurisprudenza e di lettere e filosofia. Coloro, peraltro, che hanno superato l'esame di maturita' nei licei scientifici italiani all'estero e nel R. Istituto d'istruzione media di Bengasi possono essere iscritti in tutte le Facolta'; ed uguale diritto compete ai giovani delle Isole italiane dell'Egeo, che hanno superato l'esame di maturita' scientifica nelle Regie scuole medie di Rodi. Coloro che hanno superato l'esame di maturita' artistica possono essere iscritti alle Facolta' di architettura. Coloro che hanno conseguito il diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari possono essere iscritti alle Facolta' di agraria, previo esame di cultura generale, da sostenersi con le norme che saranno indicate per regolamento. Coloro che hanno conseguito il diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari, industriali, nautici, commerciali e per geometri possono essere iscritti alla Facolta' di scienze economiche e commerciali.