(Testo unico-art. 143)
                              Art. 143. 
 
(Art. 47, comma 1°. R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art.  64,
comma 3°, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 - Art. 5, comma 1°, R.
decreto-legge 27 marzo 1924, n. 527 - Art.  7,  R.  decreto-legge  22
maggio 1924, n. 744 - Art. 32, comma 1°, R. decreto 28  agosto  1924,
n. 1618 - Art. 5, R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2235  -  Art.
6,  R.  decreto-legge  7  gennaio  1926,  n.  181  -  Art.   14,   R.
decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 36, R.  decreto-legge  28
        agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812). 
 
  Coloro che hanno superato l'esame  di  maturita'  classica  possono
essere iscritti presso tutte le Facolta' e Scuole. 
  Coloro che hanno superato l'esame di  maturita'  scientifica  ed  i
giovani armeni che hanno conseguito il diploma del  liceo  tecnico  «
Moorat Raphael » di  Venezia  possono  essere  iscritti  presso  ogni
Facolta', eccezion fatta per  le  Facolta'  di  giurisprudenza  e  di
lettere e filosofia. Coloro, peraltro, che hanno superato l'esame  di
maturita' nei licei scientifici italiani all'estero e nel R. Istituto
d'istruzione media di Bengasi possono essere  iscritti  in  tutte  le
Facolta'; ed uguale diritto compete ai giovani delle  Isole  italiane
dell'Egeo, che hanno superato l'esame di maturita' scientifica  nelle
Regie scuole medie di Rodi. 
  Coloro che hanno superato l'esame di  maturita'  artistica  possono
essere iscritti alle Facolta' di architettura. 
  Coloro che hanno  conseguito  il  diploma  di  abilitazione  per  i
provenienti dagli Istituti tecnici  agrari  possono  essere  iscritti
alle Facolta' di  agraria,  previo  esame  di  cultura  generale,  da
sostenersi con le norme che saranno indicate per regolamento. 
  Coloro che hanno  conseguito  il  diploma  di  abilitazione  per  i
provenienti dagli  Istituti  tecnici  agrari,  industriali,  nautici,
commerciali e per geometri possono essere iscritti alla  Facolta'  di
scienze economiche e commerciali.