(Testo unico-art. 144)
                              Art. 144. 
 
(Art. 5, R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977 - Articoli 4  e  7,
        comma 1°, R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590). 
 
  Al  corso  d'applicazione  negli  Istituti  superiori  d'ingegneria
possono  essere  iscritti  soltanto  gli  studenti  i  quali  abbiano
superato l'esame di licenza di cui all'art.  161,  qualunque  sia  la
Facolta' o Scuola di provenienza. 
  Gli ufficiali e gli  ex  ufficiali  di  artiglieria  e  genio,  che
abbiano compiuto regolarmente i corsi della  Scuola  di  applicazione
d'artiglieria e genio in Torino, ed aspirino a conseguire  la  laurea
in ingegneria, possono essere inscritti, rispettivamente, al  secondo
e al terzo  anno  del  triennio  d'applicazione  presso  un  Istituto
superiore d'ingegneria, previa valutazione  da  parte  del  Consiglio
della Facolta' dei corsi seguiti e degli esami superati.