Art. 145. (Art. 37, commi 1° e 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). Salvo il disposto degli articoli 39, lettere b) e c), e 146, comma secondo, del presente T. U., alle Scuole di perfezionamento, presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore, possono essere ammessi soltanto i laureati o diplomati. Ai corsi d'integrazione, presso gl'Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, possono essere ammessi solo gli studenti iscritti al secondo biennio degl'Istituti medesimi.