(Testo unico-art. 145)
                              Art. 145. 
 
 (Art. 37, commi 1° e 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Salvo il disposto degli articoli 39, lettere b) e c), e 146,  comma
secondo, del presente T. U., alle Scuole di  perfezionamento,  presso
le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore, possono essere
ammessi soltanto i laureati o diplomati. 
  Ai corsi d'integrazione, presso gl'Istituti  superiori  di  scienze
economiche e commerciali, possono essere ammessi  solo  gli  studenti
iscritti al secondo biennio degl'Istituti medesimi.