(Testo unico-art. 146)
                              Art. 146. 
 
(Art. 3, commi 3° e 4°, R. decreto-legge 20 agosto 1926,  n.  1760  -
        Art. 15, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105). 
 
  Gli ufficiali  del  genio  aeronautico  in  attivita'  di  servizio
forniti  di  laurea  in  ingegneria,  a   richiesta   del   Ministero
dell'aeronautica, possono essere  ammessi  alla  Scuola  d'ingegneria
aeronautica istituita presso il R. Istituto superiore d'ingegneria in
Roma, ed alla Scuola di perfezionamento in  costruzioni  aeronautiche
del R. Istituto superiore d'ingegneria di Torino. 
  Su  richiesta  dello  stesso  Ministero  dell'aeronautica,  possono
essere  ammessi  a  frequentare  uno  o  piu'  corsi   della   Scuola
d'ingegneria aeronautica di Roma e della Scuola di perfezionamento in
costruzioni aeronautiche di Torino ufficiali  del  genio  aeronautico
non forniti dei titoli di studio di cui  al  comma  precedente.  Alla
fine del corso essi possono ottenere solo un certificato degli  studi
compiuti e del profitto riportato.