(Testo unico-art. 147)
                              Art. 147. 
 
         (Art. 16, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  I  cittadini  italiani  residenti  all'estero,  gli  italiani   non
regnicoli  e  gli  stranieri  possono  essere   ammessi   presso   le
Universita' e gli Istituti superiori all'anno di corso per  il  quale
dalle competenti autorita' accademiche siano ritenuti  sufficienti  i
titoli di studio conseguiti all'estero. 
  Per ottenere  l'ammissione  di  cui  al  comma  precedente  occorre
possedere uno dei titoli  di  studi  medi,  conseguiti  all'estero  e
indicati in  un  elenco  approvato,  e,  occorrendo,  modificato  con
decreto del Ministro dell'educazione nazionale. 
  Coloro i quali possiedono un titolo di studi medi non compreso  nel
detto elenco possono  ottenere  l'ammissione  con  provvedimento  del
Ministro, su proposta delle competenti autorita' accademiche e  udito
il parere del Comitato esecutivo della sezione  prima  del  Consiglio
superiore dell'educazione nazionale.