(Testo unico-art. 148)
                              Art. 148. 
 
(Art. 7, comma 2°, e art. 49 lettera  a),  R.  decreto  30  settembre
1923, n. 2102 - Art. 25, comma 2°, R. decreto 30  novembre  1924,  n.
2172 - Art. 11, comma 4°, lettera a),  R.  decreto-legge  27  ottobre
                           1927, n. 2135). 
 
  Lo statuto di ogni Universita' o Istituto superiore  determina  per
ciascuna Facolta' e Scuola il numero minimo di  materie,  alle  quali
gli studenti debbono iscriversi durante gli anni di corso  prescritti
pel conseguimento della laurea o diploma cui aspirano. 
  Gli studi compiuti  e  gli  esami  superati  presso  Universita'  o
Istituti superiori hanno valore legale per ogni altra  Universita'  o
Istituto.  La  diversita'  di   ordinamenti   didattici,   che   puo'
verificarsi tra le stesse Facolta' o Scuole di sedi diverse, a  norma
degli articoli 18 e 20, non  e'  d'impedimento  ai  trasferimenti  di
studenti dall'una all'altra Universita' o Istituto.