Art. 148. (Art. 7, comma 2°, e art. 49 lettera a), R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 25, comma 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 11, comma 4°, lettera a), R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135). Lo statuto di ogni Universita' o Istituto superiore determina per ciascuna Facolta' e Scuola il numero minimo di materie, alle quali gli studenti debbono iscriversi durante gli anni di corso prescritti pel conseguimento della laurea o diploma cui aspirano. Gli studi compiuti e gli esami superati presso Universita' o Istituti superiori hanno valore legale per ogni altra Universita' o Istituto. La diversita' di ordinamenti didattici, che puo' verificarsi tra le stesse Facolta' o Scuole di sedi diverse, a norma degli articoli 18 e 20, non e' d'impedimento ai trasferimenti di studenti dall'una all'altra Universita' o Istituto.