(Testo unico-art. 149)
                              Art. 149. 
 
(Art. 39, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16  giugno
                           1932, n. 812). 
 
  Coloro  i  quali  abbiano  compiuto  l'intero  corso  degli   studi
universitari senza conseguire la laurea o  il  diploma,  o  che,  per
qualsiasi  motivo,  abbiano  interrotto  gli  studi  stessi,  qualora
intendano esercitare  i  diritti  derivanti  dalla  iscrizione,  sono
tenuti  a  chiedere  ogni  anno   all'Universita'   o   Istituto   la
ricognizione della loro qualita' di studenti e a pagare  la  speciale
tassa di cui alla tabella H. 
  Coloro  i  quali,  pure  avendo  adempiuto  a  tale  obbligo,   non
sostengano  esami  per  otto  anni  consecutivi,  debbono   rinnovare
l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove gia' superate.