Art. 150. (Art. 48, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 26, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 12, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). I corsi sono pubblici; tuttavia ai corsi impartiti a titolo privato, ove lo richiedano i liberi docenti, e, in ogni caso, alle esercitazioni e dimostrazioni pratiche o sperimentali vengono ammessi soltanto gli studenti regolarmente iscritti.