(Testo unico-art. 150)
                              Art. 150. 
 
(Art. 48, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 26, R. decreto
30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 12, R. decreto-legge 3 luglio  1930,
                              n. 1176). 
 
  I corsi  sono  pubblici;  tuttavia  ai  corsi  impartiti  a  titolo
privato, ove lo richiedano i liberi docenti, e, in  ogni  caso,  alle
esercitazioni e dimostrazioni pratiche o sperimentali vengono ammessi
soltanto gli studenti regolarmente iscritti.