(Testo unico-art. 151)
                              Art. 151. 
 
(Art. 50, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 28, R. decreto
30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 15, R. decreto-legge 3 luglio  1930,
                               1176). 
 
  Sulle  istanze  concernenti  la  carriera  scolastica  dei  giovani
provvedono i rettori e direttori, udito il parere  delle  Facolta'  e
Scuole competenti. I  provvedimenti  dei  rettori  e  direttori  sono
definitivi. 
  Nei casi di provvedimenti relativi a trasferimenti di  studenti  ai
sensi del comma secondo dell'art. 148 e  conseguenti  valutazioni  di
studi compiuti  e  di  esami  superati  presso  altra  Universita'  o
Istituto, gli interessati, entro quindici  giorni  dalla  data  della
notificazione del provvedimento  del  rettore  o  direttore,  possono
ricorrere al Ministro, che decide con provvedimento definitivo, udito
il Comitato esecutivo della sezione  prima  del  Consiglio  superiore
dell'educazione nazionale.