Art. 187. (Domanda di ammissione alla procedura). L'imprenditore che si trova in temporanea difficolta' di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'art. 160, puo' chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori, per un periodo non superiore a due anni. La domanda si propone nelle forme stabilite dall'art. 161.