(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 187)
                              Art. 187. 
               (Domanda di ammissione alla procedura). 
 
  L'imprenditore che si trova in temporanea difficolta' di  adempiere
le proprie obbligazioni, se  ricorrono  le  condizioni  previste  dai
numeri 1, 2 e 3 del primo  comma  dell'art.  160,  puo'  chiedere  al
tribunale  il  controllo  della  gestione   della   sua   impresa   e
dell'amministrazione dei suoi  beni  a  tutela  degli  interessi  dei
creditori, per un periodo non superiore a due anni. 
  La domanda si propone nelle forme stabilite dall'art. 161.