Art. 189.
(Adunanza dei creditori).
Alla deliberazione dei creditori si applicano le disposizioni degli
articoli 174, 175, 176, primo comma, 177, quarto comma, 178, primo,
secondo e terzo comma.
Si tiene conto a tutti gli effetti dei voti dati per lettera o per
telegramma, purche' pervenuti prima della chiusura delle operazioni.
La proposta del debitore e' approvata quando riporta il voto
favorevole della maggioranza dei creditori che rappresenti la
maggioranza dei crediti, esclusi i creditori aventi diritti di
prelazione sui beni del debitore.
Se le maggioranze prescritte non sono raggiunte cessano gli effetti
del decreto di ammissione alla procedura.