(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 189)
                              Art. 189. 
                      (Adunanza dei creditori). 
 
  Alla deliberazione dei creditori si applicano le disposizioni degli
articoli 174, 175, 176, primo comma, 177, quarto comma,  178,  primo,
secondo e terzo comma. 
  Si tiene conto a tutti gli effetti dei voti dati per lettera o  per
telegramma, purche' pervenuti prima della chiusura delle operazioni. 
  La proposta del  debitore  e'  approvata  quando  riporta  il  voto
favorevole  della  maggioranza  dei  creditori  che  rappresenti   la
maggioranza dei  crediti,  esclusi  i  creditori  aventi  diritti  di
prelazione sui beni del debitore. 
  Se le maggioranze prescritte non sono raggiunte cessano gli effetti
del decreto di ammissione alla procedura.