(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 190)
                              Art. 190. 
                (Provvedimenti del giudice delegato). 
 
  Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il  giudice  delegato,
tenuto conto  del  parere  dei  creditori  intervenuti  all'adunanza,
nomina con decreto un comitato di tre o cinque creditori che  assiste
il commissario giudiziale. 
  Contro il decreto del giudice delegato e' ammesso reclamo da  parte
di ogni interessato entro dieci giorni dalla sua data.  Il  tribunale
decide in camera di consiglio con decreto non soggetto a gravame.