(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 191)
                              Art. 191. 
          (Poteri di gestione del commissario giudiziale). 
 
  Durante la procedura il tribunale, su istanza di ogni interessato o
d'ufficio sentito il comitato dei creditori,  puo'  con  decreto  non
soggetto a reclamo, affidare al commissario giudiziale in tutto o  in
parte la gestione  dell'impresa  e  l'amministrazione  dei  beni  del
debitore, determinando i poteri. 
  Il decreto e' pubblicato a norma dell'art. 166. 
  In tal caso il commissario al termine del suo ufficio deve  rendere
conto della sua amministrazione a norma dell'art. 116.