(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 192)
                              Art. 192. 
(Relazioni   dell'amministrazione   e   revoca   dell'amministrazione
                            controllata). 
 
  Il commissario  giudiziale  riferisce  ogni  due  mesi  al  giudice
delegato sull'andamento dell'impresa. 
  Il commissario  giudiziale  e  il  comitato  dei  creditori  devono
inoltre denunciare al giudice delegato i  fatti  che  consigliano  la
revoca dell'amministrazione controllata,  non  appena  ne  vengano  a
conoscenza. 
  Se in qualunque momento risulta che  l'amministrazione  controllata
non puo' utilmente essere continuata, il giudice  delegato,  promuove
dal tribunale la  dichiarazione  di  fallimento,  salva  la  facolta'
dell'imprenditore di proporre il  concordato  preventivo  secondo  le
disposizioni del titolo precedente.