(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 193)
                              Art. 193. 
              (Fine dell'amministrazione controllata). 
 
  Il  debitore  che  dimostra  di  essere  in  grado  di   soddisfare
regolarmente le proprie obbligazioni puo' chiedere al tribunale anche
prima del termine stabilito la cessazione  della  procedura.  In  tal
caso il tribunale provvede con decreto pubblicato a  norma  dell'art.
17. 
  Se  al  termine  dell'amministrazione   controllata   risulta   che
l'impresa non e' in condizioni di adempiere regolarmente  le  proprie
obbligazioni, si applica il terzo comma dell'articolo precedente.