(Codice della navigazione-art. 259)
                              Art. 259. 
                 (Deliberazioni della maggioranza). 
 
  Le deliberazioni prese dalla maggioranza,  previa  convocazione  di
tutti i caratisti, vincolano la minoranza per tutto  quanto  concerne
l'interesse comune dei comproprietari della nave, salvo  il  disposto
degli articoli seguenti. 
 
  La maggioranza e' formata dal voto  dei  comproprietari  che  hanno
complessivamente piu' di dodici carati della nave. 
 
  Quando  la  maggioranza  e'  detenuta  da  un  solo  caratista,  le
determinazioni di questo vincolano la minoranza per  quanto  concerne
l'ordinaria amministrazione, anche se prese senza convocazione  degli
altri caratisti, purche' siano a questi ultimi comunicate entro  otto
giorni con lettera raccomandata.