Art. 261.
(Difetto di maggioranza).
Quando una deliberazione non puo' essere presa per mancata
formazione della maggioranza richiesta dagli articoli precedenti, il
tribunale nella circoscrizione del quale e' l'ufficio d'iscrizione,
su domanda di uno o piu' caratisti, assunte le necessarie
informazioni e sentiti gli altri comproprietari, provvede con decreto
secondo l'interesse comune.