(Codice della navigazione-art. 261)
                              Art. 261. 
                      (Difetto di maggioranza). 
 
  Quando  una  deliberazione  non  puo'  essere  presa  per   mancata
formazione della maggioranza richiesta dagli articoli precedenti,  il
tribunale nella circoscrizione del quale e'  l'ufficio  d'iscrizione,
su  domanda  di  uno  o  piu'  caratisti,   assunte   le   necessarie
informazioni e sentiti gli altri comproprietari, provvede con decreto
secondo l'interesse comune.