(Codice della navigazione-art. 262)
                              Art. 262. 
                        (Ipoteca della nave). 
 
  La deliberazione di ipotecare la nave  deve  essere  presa  con  la
maggioranza di sedici carati.  Se  la  maggioranza  non  raggiunge  i
sedici  carati,  l'ipoteca   non   puo'   essere   costituita   senza
l'autorizzazione  data  dal  tribunale   con   decreto,   sentiti   i
dissenzienti.