(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 310)
                              Art. 310. 
          (Societa' autorizzate a possedere navi italiane) 

 
  Agli effetti dell'articolo  143,  secondo  comma,  del  codice,  la
prevalenza  degli  interessi  nazionali  nel  capitale   sociale   si
considera sussistente nelle societa' le cui  partecipazioni  spettano
per tre quarti a cittadini italiani. 
  La  prevalenza  degli   interessi   nazionali   negli   Organi   di
amministrazione si considera sussistente, agli stessi effetti,  nelle
societe' in nome collettivo  quando  la  maggioranza  dei  soci  sono
cittadini italiani, nelle societa' in  accomandita  quando  cittadini
italiani sono la maggioranza degli accomandatari,  e  nelle  societa'
per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative  e  negli  altri
enti privati di cui al successivo articolo 312 quando sono  cittadini
italiani la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e
l'amministratore delegato, la maggioranza dei sindaci e  i  direttori
generali.