(Trattato-art. 175)
                              Art. 175 
 
  Le spese iscritte nel bilancio di  funzionamento  sono  autorizzate
per  la  durata  di  un  esercizio   finanziario,   salvo   contrarie
disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 183. 
  Alle condizioni che saranno determinate in  applicazione  dell'art.
183, i crediti, che non siano quelli relativi alle spese di personale
e  che   alla   fine   dell'esercizio   finanziario   siano   rimasti
inutilizzati, potranno essere riportati  all'esercizio  successivo  e
limitatamente a questo. 
  I  crediti  aperti  a  titolo  di  spese  di   funzionamento   sono
specificati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro
natura o della loro destinazione, e ripartiti, per quanto occorra, in
conformita' del regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 183. 
  Le spese dell'Assemblea, del Consiglio, della Commissione  e  della
Corte di giustizia sono iscritte  in  parti  separate  del  bilancio,
senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.