(Trattato-art. 177)
                              Art. 177 
 
  1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31
dicembre. 
  2. Ciascuna  istituzione  della  Comunita'  elabora  uno  stato  di
previsione delle proprie spese, amministrative. 
  La Commissione raggruppa tali stati di previsione  in  un  progetto
preliminare di bilancio di funzionamento, allegandovi un  parere  che
puo'  importare  previsioni  divergenti.  Essa  elabora  inoltre   il
progetto preliminare di bilancio delle ricerche e degli investimenti. 
  La Commissione deve sottoporre al Consiglio i progetti  preliminari
di bilancio non oltre  il  30  settembre  dell'anno  che  ne  precede
l'esecuzione. 
  Ogni  qualvolta  il  Consiglio  intenda  discostarsi  dai  progetti
preliminari,  consulta  la  Commissione  ed  eventualmente  le  altre
istituzioni interessate. 
  3. Il  Consiglio,  con  deliberazione  a  maggioranza  qualificata,
stabilisce i progetti di  bilancio  e  li  trasmette  successivamente
all'Assemblea. 
  I progetti di bilancio devono essere sottoposti alla Assemblea  non
oltre il 31 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione. 
  L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni ai
progetti di bilancio. 
  4. Qualora, entro un  mese  dalla  comunicazione  dei  progetti  di
bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia
trasmesso il suo parere al  Consiglio,  i  progetti  di  bilancio  si
considerano definitivamente stabiliti. 
  Qualora,   entro   tale   termine,   l'Assemblea   abbia   proposto
modificazioni,  i  progetti  di  bilancio  cosi'  modificati  vengono
trasmessi al Consiglio. Quest'ultimo delibera  in  proposito  con  la
Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni  interessate  e
stabilisce  definitivamente  i  bilanci,  deliberando  a  maggioranza
qualificata, fatti salvi i limiti risultanti dai  programmi  o  dalle
decisioni di spesa che, in virtu' del presente  Trattato,  richiedono
l'unanimita' del Consiglio. 
  5. Ai fini dell'approvazione del bilancio delle  ricerche  e  degli
investimenti, ai voti dei  membri  del  Consiglio  e'  attribuita  la
seguente ponderazione: 
 
Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
 
  Le deliberazioni si reputano valide quando abbiano ottenuto  almeno
67 voti.