Art. 177 1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre. 2. Ciascuna istituzione della Comunita' elabora uno stato di previsione delle proprie spese, amministrative. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio di funzionamento, allegandovi un parere che puo' importare previsioni divergenti. Essa elabora inoltre il progetto preliminare di bilancio delle ricerche e degli investimenti. La Commissione deve sottoporre al Consiglio i progetti preliminari di bilancio non oltre il 30 settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione. Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dai progetti preliminari, consulta la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni interessate. 3. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce i progetti di bilancio e li trasmette successivamente all'Assemblea. I progetti di bilancio devono essere sottoposti alla Assemblea non oltre il 31 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione. L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni ai progetti di bilancio. 4. Qualora, entro un mese dalla comunicazione dei progetti di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia trasmesso il suo parere al Consiglio, i progetti di bilancio si considerano definitivamente stabiliti. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto modificazioni, i progetti di bilancio cosi' modificati vengono trasmessi al Consiglio. Quest'ultimo delibera in proposito con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni interessate e stabilisce definitivamente i bilanci, deliberando a maggioranza qualificata, fatti salvi i limiti risultanti dai programmi o dalle decisioni di spesa che, in virtu' del presente Trattato, richiedono l'unanimita' del Consiglio. 5. Ai fini dell'approvazione del bilancio delle ricerche e degli investimenti, ai voti dei membri del Consiglio e' attribuita la seguente ponderazione: Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Le deliberazioni si reputano valide quando abbiano ottenuto almeno 67 voti.