(Trattato-art. 180)
                              Art. 180 
 
  I conti relativi alla totalita' delle  entrate  e  delle  spese  di
ciascun bilancio sono esaminati  da  una  Commissione  di  controllo,
composta di  revisori  dei  conti  che  diano  pieno  affidamento  di
indipendenza, e presieduta da uno di essi. Il Consiglio,  deliberando
all'unanimita', fissa  il  numero  dei  revisori.  I  revisori  e  il
presidente  della  Commissione  di  controllo  sono   designati   dal
Consiglio, con deliberazione unanime, per un periodo di cinque  anni.
La loro  retribuzione  e'  fissata  dal  Consiglio,  che  delibera  a
maggioranza qualificata. 
  La verifica, che ha luogo sui documenti e, in caso  di  necessita',
sul posto, ha lo scopo di constatare la legittimita' e la regolarita'
delle entrate e delle spese  e  di  accertarsi  della  sana  gestione
finanziaria. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Commissione di
controllo stende una relazione che adotta a  maggioranza  dei  membri
che la compongono. 
  Ogni anno la Commissione presenta al Consiglio  e  all'Assemblea  i
conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni  di  ciascun
bilancio, unitamente alla relazione della Commissione  di  controllo.
Inoltre, essa  comunica  loro  un  bilancio  finanziario  che  espone
l'attivo e il passivo della Comunita'. 
  Il Consiglio da' atto alla Commissione, deliberando  a  maggioranza
qualificata, dell'esecuzione di ciascuno dei bilanci  e  comunica  le
sue decisioni all'Assemblea.