Art. 183 Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalita' relative all'elaborazione ed esecuzione dei bilanci, ivi compreso quello dell'Agenzia e al rendimento e alla verifica dei conti, b) fissa le modalita' e la procedura secondo le quali i contributi degli Stati membri devono essere messi a disposizione della Commissione, e determina le norme ed organizza il controllo della responsabilita' degli ordinatori e contabili.