(Trattato-art. 183)
                              Art. 183 
 
  Il  Consiglio,  deliberando  all'unanimita'   su   proposta   della
Commissione, a) stabilisce i regolamenti finanziari  che  specificano
in particolare le modalita' relative all'elaborazione  ed  esecuzione
dei bilanci, ivi compreso quello dell'Agenzia e al rendimento e  alla
verifica dei conti, b) fissa le modalita' e la procedura  secondo  le
quali  i  contributi  degli  Stati  membri  devono  essere  messi   a
disposizione della Commissione, e determina le norme ed organizza  il
controllo della responsabilita' degli ordinatori e contabili.