(Regolamento-art. 219)
 
                              Art. 219. 
 
  Tutti  gli  agenti  indicati   nell'articolo   207   del   presente
regolamento sono rispettivamente  responsabili  della  loro  gestione
personale. 
 
  Rispondono pero' dei cassieri,  impiegati  o  commessi  di  cui  si
valgono nel proprio ufficio, anco se l'assunzione di essi  sia  stata
approvata dalle autorita' competenti. 
 
  Tale responsabilita' non varia ne' diminuisce per la vigilanza, pel
sindacato o pel riscontro che venisse esercitato da  altri  ufficiali
pubblici sulla gestione dei detti agenti (1). 
 
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          (1) Art. 64 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.