Art. 219. Tutti gli agenti indicati nell'articolo 207 del presente regolamento sono rispettivamente responsabili della loro gestione personale. Rispondono pero' dei cassieri, impiegati o commessi di cui si valgono nel proprio ufficio, anco se l'assunzione di essi sia stata approvata dalle autorita' competenti. Tale responsabilita' non varia ne' diminuisce per la vigilanza, pel sindacato o pel riscontro che venisse esercitato da altri ufficiali pubblici sulla gestione dei detti agenti (1). --------------- (1) Art. 64 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.