(Regolamento-art. 221)
 
                              Art. 221. 
 
  Gli agenti che hanno obbligo  di  riscuotere  entrate  dovute  allo
Stato a scadenze determinate, in conformita' delle  liste  di  carico
formate dall'Amministrazione da cui  dipendono,  debbono  pagare  del
proprio le somme non riscosse, quando  non  giustifichino,  entro  un
mese dalla data della  scadenza  delle  singole  rate,  l'iniziamento
degli atti coercitivi contro i debitori morosi, o non comprovino  con
validi documenti l'inesigibilita' delle partite. 
 
  Quelle partite  che  non  possono  esser  dichiarate  assolutamente
inesigibili, debbono continuare a figurare a carico degli agenti. 
 
  Quando questi paghino del  proprio  le  somme  dovute  allo  Stato,
subentrano nelle azioni del medesimo a' termini di diritto.