(Regolamento-art. 222)
 
                              Art. 222. 
 
  Gli agenti della riscossione che secondo le leggi, i regolamenti  o
per contratti hanno l'obbligo di  rispondere  e  versare  a  scadenze
fisse le somme da loro dovute, le abbiano o no riscosse dai  debitori
diretti, debbono eseguire il versamento  delle  somme  alle  scadenze
stabilite senza eccezione di sorta. 
 
  Ove non  adempiano  tale  obbligo,  vanno  sottoposti  alle  misure
disciplinari ed alle penalita' stabilite dalle leggi,  regolamenti  e
contratti anzidetti.