(Regolamento-art. 224)
 
                              Art. 224. 
 
  Per le  Amministrazioni  che  nei  loro  organici  hanno  contabili
principali  e  contabili  secondari,  le  riscossioni  fatte   ed   i
versamenti e pagamenti eseguiti da questi ultimi si concentrano nella
contabilita' dei primi. 
 
  I contabili principali pero' non rispondono dei fatti dei contabili
secondari, se non in quanto essi stessi sieno imputabili di  colpa  o
di trascuranza. 
 
  I contabili secondari sono al pari dei principali  sottoposti  alla
vigilanza del ministro del tesoro ed alla giurisdizione  della  Corte
dei conti, e debbono rendere ad essa  il  loro  conto  giudiziale  da
unirsi a corredo di quello del contabile principale.