(Regolamento-art. 225)
 
                              Art. 225. 
 
  Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzioni  di  denaro  o  di  cose
mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di  naturale
deperimento non sono ammesse a discarico degli agenti  contabili,  se
essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti  dei
rispettivi servizi, e non comprovano di  non  essere  imputabili  del
danno ne' per negligenza ne' per indugio frapposto nel  richiedere  i
provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle  cose
avute in consegna. 
 
  Non  possono  neppure  essere  discaricati  quando  abbiano   usato
irregolarita'  o   trascuratezza   nella   tenuta   delle   scritture
corrispondenti, e nelle spedizioni o nel  ricevimento  del  danaro  e
delle cose mobili. 
 
  Quando viene accordato il discarico, questo deve  risultare  da  un
decreto del ministro da cui l'agente dipende. 
 
  Tale decreto pero', mentre e' diretto a porre in regola la gestione
del contabile nei  rapporti  puramente  amministrativi,  non  produce
alcuno  effetto  di  legale  liberazione,  rimanendo  integro  e  non
pregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulla  responsabilita'
dell'agente per ogni effetto che di ragione. 
 
  I  decreti  ministeriali  di  discarico,  siccome  atti  di  indole
provvisoria  e  di  amministrazione  interna  pei  quali   non   puo'
pregiudicarsi il regolare procedimento di  revisione  giudiziale  dei
conti, non sono sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte
dei conti.