(Regolamento-art. 226)
 
                              Art. 226. 
 
  Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato che  col  titolo  di
controllori,  ispettori  o  altra   qualsiasi   denominazione   hanno
l'incarico del riscontro e delle  verificazioni  delle  casse  e  dei
magazzini dello Stato, sono responsabili  dei  valori  che  per  loro
colpa o negligenza andassero perduti dallo Stato. 
 
  A tale effetto sono sottoposti alla giurisdizione della  Corte  dei
conti, la quale puo' porre a loro carico una parte o tutto il  valore
perduto (1). 
 
  Quando paghino del proprio allo Stato  le  somme  alle  quali  sono
stati condannati, subentrano per la concorrente somma nelle azioni di
esso a termini di dritto. 
 
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          (1) Art. 67 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.