Art. 226. Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato che col titolo di controllori, ispettori o altra qualsiasi denominazione hanno l'incarico del riscontro e delle verificazioni delle casse e dei magazzini dello Stato, sono responsabili dei valori che per loro colpa o negligenza andassero perduti dallo Stato. A tale effetto sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la quale puo' porre a loro carico una parte o tutto il valore perduto (1). Quando paghino del proprio allo Stato le somme alle quali sono stati condannati, subentrano per la concorrente somma nelle azioni di esso a termini di dritto. --------------- (1) Art. 67 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.