(Regolamento-art. 227)
 
                              Art. 227. 
 
  Le istanze per responsabilita' degli  ufficiali  pubblici  indicati
nell'articolo precedente vengono promosse  dal  procuratore  generale
presso la Corte dei conti all'appoggio degli elementi e documenti che
gli sono comunicati dalle rispettive Amministrazioni, od anche quando
la responsabilita' emerga dallo  esame  dei  conti,  da  fatti  o  da
documenti sottoposti in qualunque modo al  riscontro  preventivo,  al
sindacato, al giudizio, o alla vigilanza della Corte medesima.