Art. 227. Le istanze per responsabilita' degli ufficiali pubblici indicati nell'articolo precedente vengono promosse dal procuratore generale presso la Corte dei conti all'appoggio degli elementi e documenti che gli sono comunicati dalle rispettive Amministrazioni, od anche quando la responsabilita' emerga dallo esame dei conti, da fatti o da documenti sottoposti in qualunque modo al riscontro preventivo, al sindacato, al giudizio, o alla vigilanza della Corte medesima.