Art. 88. (Procedure interne) 1. Gli intermediari adottano, applicano e mantengono procedure idonee a garantire l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione di ciascun servizio o attivita' di investimento. 2. Ai fini del comma 1, gli intermediari di cui all'articolo 87 applicano l'articolo 21, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) 2017/565.