(Allegato-art. 88)
 
                              Art. 88. 
 
                         (Procedure interne) 
 
  1. Gli intermediari  adottano,  applicano  e  mantengono  procedure
idonee a garantire l'adempimento  degli  obblighi  di  correttezza  e
trasparenza nella prestazione di  ciascun  servizio  o  attivita'  di
investimento. 
 
  2. Ai fini del comma 1, gli intermediari  di  cui  all'articolo  87
applicano l'articolo 21, paragrafi 1, 2 e  5,  del  regolamento  (UE)
2017/565.