Art. 111.
Conferme e disapplicazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 11, dalla
data di entrata in vigore del presente CCNL, relativamente alla
disciplina della presente sezione:
A) sono disapplicate, in particolare, le seguenti norme
previgenti:
art. 16 del CCNL del 16 maggio 2001, primo biennio economico
(tenuta e aggiornamento dei curricula);
art. 17 CCNL 16 maggio 2001 (Nomina dell'incarico);
art. 18 CCNL 16 maggio 2001 (Revoca dell'incarico);
art. 37 CCNL 16 maggio 2001 - I biennio economico (struttura
della retribuzione);
art. 3, comma 7 del CCNL 1. 3.2011 II biennio economico;
B) sono confermate, in particolare, le seguenti norme
previgenti:
articoli 41, commi 4, 5 e 7, del CCNL del 16 maggio 2001 I
biennio economico e 3 del CCNL del 16 maggio 2001 II biennio
economico, con le modifiche ed integrazioni di cui all'art. 107;
art. 42 del CCNL del 16 maggio 2001, I biennio economico,
tenendo conto delle innovazioni legislative e contrattuali nel
frattempo intervenute;
art. 43 del CCNL del 16 maggio 2001, I biennio economico;
art. 44 del CCNL del 16 maggio 2001, I biennio economico;
art. 45 del CCNL del 16 maggio 2001, I biennio economico,
tenendo conto di quanto previsto dall'art. 16-ter comma 11 del
decreto-legge n. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
art. 4, commi 3 e 4 del CCNL 1° marzo 2011 II biennio
economico.