Art. 111. Conferme e disapplicazioni 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 11, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, relativamente alla disciplina della presente sezione: A) sono disapplicate, in particolare, le seguenti norme previgenti: art. 16 del CCNL del 16 maggio 2001, primo biennio economico (tenuta e aggiornamento dei curricula); art. 17 CCNL 16 maggio 2001 (Nomina dell'incarico); art. 18 CCNL 16 maggio 2001 (Revoca dell'incarico); art. 37 CCNL 16 maggio 2001 - I biennio economico (struttura della retribuzione); art. 3, comma 7 del CCNL 1. 3.2011 II biennio economico; B) sono confermate, in particolare, le seguenti norme previgenti: articoli 41, commi 4, 5 e 7, del CCNL del 16 maggio 2001 I biennio economico e 3 del CCNL del 16 maggio 2001 II biennio economico, con le modifiche ed integrazioni di cui all'art. 107; art. 42 del CCNL del 16 maggio 2001, I biennio economico, tenendo conto delle innovazioni legislative e contrattuali nel frattempo intervenute; art. 43 del CCNL del 16 maggio 2001, I biennio economico; art. 44 del CCNL del 16 maggio 2001, I biennio economico; art. 45 del CCNL del 16 maggio 2001, I biennio economico, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 16-ter comma 11 del decreto-legge n. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; art. 4, commi 3 e 4 del CCNL 1° marzo 2011 II biennio economico.