Dichiarazione congiunta n. 2
In relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 13 (Ferie e
festivita'), le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle
circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del
decreto-legge n. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip.
Ragioneria generale Stato prot. 77389 del 14 settembre 2012 e prot.
94806 del 9 novembre 2012 - Dip. funzione pubblica prot. 32937 del 6
agosto 2012 e prot. 40033 dell'8 ottobre 2012), all'atto della
cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo
nei casi in cui l'impossibilita' di fruire delle ferie non e'
imputabile o riconducibile al dirigente come nelle ipotesi di
decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro
per inidoneita' fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio
per maternita' o paternita'.