(Testo unico imposte sui redditi-art. 214)
                              ART. 214 
Riduzione d'imposta per il personale delle forze di polizia  e  delle
                            forze armate 
  (articolo 45, comma 2, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95) 
 
1. Nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l'anno
2018, 47,2 milioni di euro per  gli  anni  dal  2019  al  2021,  35,4
milioni di euro per l'anno 2022,  34,4  per  l'anno  2023,  29,5  per
l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni di  euro  a  decorrere
dal 2026, al personale delle Forze di polizia e delle  Forze  armate,
in ragione della specificita' dei compiti e delle condizioni di stato
e di impiego, titolare di reddito complessivo  di  lavoro  dipendente
non  superiore,  in  ciascun  anno  precedente,  a  euro  28.000,  e'
riconosciuta sul trattamento economico  accessorio,  comprensivo,  ai
sensi  del  presente  comma,  delle  indennita'  di  natura  fissa  e
continuativa, una riduzione dell'imposta sul  reddito  delle  persone
fisiche e delle addizionali regionali e  comunali.  La  misura  della
riduzione e le modalita' applicative della  stessa  sono  individuate
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze, in ragione del numero dei destinatari. Il limite del reddito
complessivo da lavoro dipendente di euro 28.000 e' innalzato, con  il
medesimo decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  in
ragione  dell'eventuale  incremento  del  trattamento  economico  per
effetto di disposizioni normative a carattere generale.  A  decorrere
dall'anno 2019, i limiti complessivi di spesa di cui al primo periodo
sono incrementati delle seguenti misure: 
a) euro 48.050 per l'anno 2019; 
b) euro 7.008.680 per l'anno 2020; 
c) euro 10.215.998 per l'anno 2021; 
d) euro 5.476.172 per l'anno 2022; 
e) euro 17.250.000 a decorrere dall'anno 2023.