ART. 214
Riduzione d'imposta per il personale delle forze di polizia e delle
forze armate
(articolo 45, comma 2, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)
1. Nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l'anno
2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35,4
milioni di euro per l'anno 2022, 34,4 per l'anno 2023, 29,5 per
l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere
dal 2026, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate,
in ragione della specificita' dei compiti e delle condizioni di stato
e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente
non superiore, in ciascun anno precedente, a euro 28.000, e'
riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai
sensi del presente comma, delle indennita' di natura fissa e
continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della
riduzione e le modalita' applicative della stessa sono individuate
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze, in ragione del numero dei destinatari. Il limite del reddito
complessivo da lavoro dipendente di euro 28.000 e' innalzato, con il
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in
ragione dell'eventuale incremento del trattamento economico per
effetto di disposizioni normative a carattere generale. A decorrere
dall'anno 2019, i limiti complessivi di spesa di cui al primo periodo
sono incrementati delle seguenti misure:
a) euro 48.050 per l'anno 2019;
b) euro 7.008.680 per l'anno 2020;
c) euro 10.215.998 per l'anno 2021;
d) euro 5.476.172 per l'anno 2022;
e) euro 17.250.000 a decorrere dall'anno 2023.