(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 108)
                              Art. 108 
 
 
                    Casi di opposizione di terzo 
 
    1. Un terzo, titolare di una posizione autonoma e  incompatibile,
puo'   fare   opposizione   contro   una   sentenza   del   tribunale
amministrativo regionale o del Consiglio  di  Stato  pronunciata  tra
altri soggetti, ancorche' passata in giudicato, quando  pregiudica  i
suoi diritti o interessi legittimi. 
    2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare
opposizione alla sentenza,  quando  questa  sia  effetto  di  dolo  o
collusione a loro danno.