(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 109)
                              Art. 109 
 
 
                             Competenza 
 
    1. L'opposizione di terzo e' proposta davanti al giudice  che  ha
pronunciato la sentenza impugnata, salvo il caso di cui al comma 2. 
    2. Se e' proposto appello contro la sentenza di primo  grado,  il
terzo deve introdurre la domanda di cui all'articolo 108 intervenendo
nel giudizio di appello. Se l'opposizione  di  terzo  e'  gia'  stata
proposta al giudice di primo grado, questo la dichiara  improcedibile
e, se l'opponente non vi ha ancora provveduto, fissa un  termine  per
l'intervento  nel  giudizio  di  appello,  ai   sensi   del   periodo
precedente.